Rigettato il ricorso che impugnava la sentenza del Tar Lazio sulla vulnerabilità sismica della Galleria
CAPOSELE – Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’Ato sulla sentenza del Tar Lazio che riguardava l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2010 n.3858 che dettava disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Contro tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Calore Irpino ha proposto appello al Consiglio di Stato che deducendo e riproponendo ben 13 motivi.
Tra i più importanti la tardività dell’atto di opposizione al ricorso straordinario, contestando l’affermazione del primo giudice secondo cui tale termine avrebbe natura processuale.
Inoltre secondo l’Ato la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha rigettato il motivo sulla irritualità dell’atto di opposizione, che non confutava le censure proposte con il ricorso straordinario e vengono riproposti i motivi dedotti e rigettati nel primo ricorso, vengono riproposti i motivi attinenti alla assenza dei presupposti dello stato di emergenza e di difetto di adeguata motivazione al riguardo.
La sentenza, inoltre, era errata anche laddove ha rigettato i motivi con i quali si deduceva la nullità per violazione ed elusione del giudicato derivante dalla suindicata sentenza del tribunale Superiore Acque Pubbliche e successiva sentenza della Cassazione, con particolare riguardo alla volontà di aggirare l’obbligo di sottoposizione alla Via ed era errata anche con riferimento alla elusione del giudicato riguardo alla mancata copertura finanziaria dell’opera.
Nel ricorso al Consiglio di Stato erano stati riproposti i motivi, rigettati dal primo giudice, riguardanti la previsione di trasferire immediatamente le opere al soggetto individuato dalla Regione Puglia, che non è un momento attuativo della presupposta dichiarazione di emergenza, la mancanza di fissazione dei tempi e modalità della delega e la mancanza di riferimento ai termini delle intese intercorse tra le due Regioni, Puglia e Campania, interessate.
Si riproponeva il motivo di violazione di legge, per la deroga anche ai principi generali dell’ordinamento giuridico. S’impugnava l’illegittimità della previsione che prevede quale parte negoziale il Dipartimento della Protezione civile e l’incompetenza, in quanto lo stato di emergenza è stato dichiarato con decreto monocratico del Presidente del Consiglio dei Ministri e non con deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L’atto emergenziale era nullo, per l’Ato, anche perché si basa su atto di intesa sulla materia del trasferimento delle acque della Regione Campania, che però non ha coinvolto l’Autorità appellante.
Questi sono solo alcuni passaggi dei motivi riportati nel ricorso che, però, la quarta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciandosi sull’appello, ha rigettato confermando l’appellata sentenza.
Soddisfazione nelle parole del commissario straordinario per la Pavoncelli Bis Roberto Sabatelli. “Possiamo dire che quello che avevo pronosticato – commenta Sabatelli – si è realizzato perchè la sentenza del Tar Lazio era troppo ben argomentata per essere smentita e così è successo. Ora attendiamo con pazienza la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che credo si possa uniformare a quella del Consiglio di Stato. In caso contrario proporremo un regolamento di giurisdizione, ma credo che il tutto non accada.
Esprimo grande soddisfazione perchè la sentenza del Consiglio di Stato è un ulteriore dimostrazione di ciò che stiamo portando avanti è qualcosa di positivo. A questo punto continueremo ad andare avanti perchè la macchina organizzativa dei lavori è a buon punto”. Felice per la sentenza anche il consigliere delegato alla Pavoncelli Bis del Comune di Caposele Pietro Cetrulo.
“Ancora una vittoria -dice Cetrulo – contro chi vuole ostacolare a tutti i costi la Pavoncelli Bis. Siamo soddisfatti e certi che questa opera strategica possa essere un vero e proprio volano di crescita e sviluppo occupazionale per il nostro territorio”.
Ora l’ultima parola per la Pavoncelli Bis potrebbe spettare al Tribunale Superiore delle Acque che potrebbe mettere la parola fine alla questione.
Corriere dell’Irpinia