Un danno collaterale della vicenda De Luca è rappresentato dalla constatazione che, nel nostro Paese, la violazione della legge è priva di conseguenze. Almeno per le violazioni di legge connesse con la politica. Già ho avuto modo di scrivere del reato di calunnia commesso da De Luca nei confronti di Rosy Bindi, da lui denunciata – sapendola innocente – per diffamazione e abuso d’ufficio (il Fatto Quotidiano, 10 giugno); e dell’inerzia della Procura di Roma. Oggi mi chiedo se analoga inerzia vi sarà nei confronti di Renzi, responsabile del reato di abuso di ufficio, avendo egli omesso di dichiarare De Luca decaduto, in applicazione della legge Severino, dalla carica di presidente della Regione Campania. Art. 323 cp: “Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto…”. Renzi, presidente del Consiglio, è pubblico ufficiale; tra le sue funzioni rientra l’obbligo di legge di dichiarare De Luca decaduto; è consapevole di questo obbligo cuinon adempie; a ciò consegue l’ingiusto vantaggio patrimoniale di uno stipendio cui De Luca non avrebbe diritto (è stato proclamato presidente della Regione e da questo momento gli è riconosciuto il relativo emolumento); e anche il danno derivante dall’assenza di un operante governo regionale (si pensi al settore della sanità e assistenza pubblica). Anche ammettendo che le principali motivazioni di Renzi siano di natura politica (teme nuove elezioni e la perdita della Campania), avrebbe dovuto valutare queste ingiuste conseguenze che sono quindi rilevanti sotto il profilo del dolo eventuale. Per convincersi dell’opportunità di questa incriminazione, basta pensare a cosa succederebbe a un magistrato che, consapevole della scadenza dei termini di carcerazione di un detenuto, ometta volontariamente di scarcerarlo, così cagionandogli un danno ingiusto, magari perché convinto della estrema pericolosità del soggetto. E anche solo leggere Cass. Sez. 6, n. 10009 del 22/01/10: “Il delitto di abuso d’atti d’ufficio può essere integrato anche attraverso una condotta meramente omissiva… (fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il reato di abuso d’atti d’ufficio in relazione alla condotta del sindaco e di alcuni funzionari comunali che avevano deliberatamente omesso di dare esecuzione all’ordinanza di demolizione di un immobile al fine di procurare un indebito vantaggio ai proprietari). ”Non preoccupa solo la Regione Campania, la vita politica di De Luca e Renzi, i rapporti di potere tra i partiti e insomma tutto quanto direttamente connesso con la violazione di legge che si sta perpetrando dal 18 giugno a oggi e che tutto lascia presumere si perpetuerà. Ciò che non si può accettare è la plateale, irresponsabile dimostrazione di come sia facile dimenticare l’obbligatorietà dell’azione penale –art. 112 della Costituzione; come se le ragioni della politica dovessero avere speciale rilevanza per l’amministrazione della giustizia.
di Bruno Tinti
Il Fatto Quotidiano 26.06.2015