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ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE

Dopo aver introdotto le Denominazioni Comunali di Origine (De. Co.), e parlato della raccolta differenziata porta a porta come uno dei mezzi per raggiungere l’obbiettivo rifiuti Zero, oggi analizziamo l’allegato energetico ambientale al regolamento edilizio.

ALLEGATO ENERGETICO – AMBIENTALE

AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CAPOSELE

 

PREMESSA E SINTESI

Il settore edilizio utilizza quasi il 40% dell’energia consumata in Italia: la maggior parte di essa è

assorbita dagli impianti di riscaldamento e condizionamento.

In quest’ottica il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, attuativo della direttiva europea del

2001 /91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, integrato dal decreto legislativo n 311

del 29 dicembre 2006, pone l’accento sull’involucro edilizio.

Il Comune di Caposele con il presente documento recepisce le direttive in esse contenute.

Si intende valorizzare, in particolar modo, le disposizioni regionali che stanno per essere adottate

dalla Regione Piemonte in materia di certificazione energetica degli edifici, attualmente sostituita

da un documento di qualificazione energetica. Nel caso della presentazione di un documento di

qualificazione energetica è obbligatoria la documentazione progettuale di cui all’art. 28 comma 1

della legge 9 gennaio 1991 n 10 compilata secondo le modalità previste dal regime transitorio del

D. Lgs 192/2005 così come modificato dal DL 311/2006.

Gli aspetti che caratterizzano infatti questo Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento

Edilizio sono:

– l’introduzione in fase di approvazione del progetto della certificazione energetica o della

qualificazione energetica dell’involucro edilizio

– l’introduzione di meccanismi d’incentivazione (esempio riduzione ICI, oneri o contributi) nel

caso siano adottati volontaristicamente comportamenti di buone pratiche.

Il presente Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio inoltre recepisce il dettato

della DL 192 che obbliga al pagamento a consumo dell’energia termica e dell’acqua sanitaria nei

condomini e definisce le caratteristiche dei generatori di energia termica e degli eventuali

cogeneratori (DCR 98-1247/2007).

 

 

La documentazione necessaria deve contenere:

 

_ la dichiarazione che il fabbisogno energetico dell’involucro è inferiore a 70 kWh/m2 anno

 

_ l’entità delle emissioni evitate legate ai fabbisogni energetici (verificate secondo le modalità

previste dal Piano Stralcio regionale DCR 98-1247 del 11 gennaio 2007, ovvero da

successive normative sovraordinate);

_ una relazione in merito alla gestione delle macerie con l’indicazione del loro impiego sia nel

confezionamento delle malte che nei riempimenti e in tutto ciò dove è possibile utilizzarle

(per la parte non riutilizzata è obbligo certificare il conferimento);

Per le nuove case sono anche richieste predisposizioni che in futuro possano permettere la

trasformazione degli impianti dal punto di vista energetico e per la gestione delle acque.

Il comune non conteggerà nella volumetria degli immobili gli ingombri maggiorati a causa degli

isolanti termici.

Sono codificati, in base ai criteri stabiliti dalla Decisione della Commissione 2003/287/CE del 14

aprile 2003, anche comportamenti volontari che migliorino ulteriormente la riduzione dei consumi

di energia, acqua e favoriscono l’utilizzo di fonti rinnovabili. Saranno eseguiti controlli a campione

sugli edifici (estratti a sorte pubblicamente) di nuova costruzione, ristrutturati e sulle buone

pratiche.

 

 

REQUISITI COGENTI


 

Articolo 1


 

Norme relative all’involucro

a) nuovi fabbricati

Il permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività per i nuovi edifici sarà rilasciata sulla

base della presentazione di un progetto dalle seguenti caratteristiche:

1. Il progetto dovrà essere dotato di specifica certificazione rilasciata da un ente qualificato (in

attesa della normativa sugli enti certificatori) o di un documento di qualificazione

energetica. Il fabbisogno energetico dell’involucro dovrà essere inferiore a 70kWh/m2

calpestabile l’anno e comunque nel rispetto dell’allegato 3 del Piano Stralcio Regionale di

cui al DCR 98-1247/2007. Nel caso della presentazione di un documento di qualificazione

energetica è obbligatoria la documentazione progettuale di cui all’art. 28 comma 1 della

legge 9 gennaio 1991 n 10 compilata secondo le modalità previste dal regime transitorio

del D Lgs 192/2005 così come modificato dal DL 311/2006 o dagli emanandi decreti

attuativi. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere asseverata dal Direttore dai Lavori e

dovrà certificare la conformità dell’opera al progetto. Tale documentazione sarà conservata

dal Comune al fine degli accertamenti.

2. Il progetto dovrà contenere la valutazione dei volumi degli sbancamenti e delle eventuali

macerie da eliminare. Al Comune dovrà essere versata una cauzione ovvero una

fidejussione a garanzia dell’effettivo smaltimento/recupero; quest’ultimo andrà anch’esso

certificato da parte del Direttore dei Lavori;

3. Lo spessore dei muri perimetrali e delle solette eccedenti i cm 30 dovuto all’isolamento

dell’involucro edilizio che dovrà essere documentato dagli allegati alla documentazione di

cui alla Legge 10/91, non sarà conteggiato nelle volumetrie, mentre rimangono confermate

le distanze di legge tra gli edifici.

4. Il valore della trasmittanza termica U

a. dei divisori verticali e orizzontali tra edifici e unità immobiliari confinanti

b. delle strutture opache, verticali e orizzontali, tra ambienti non riscaldati ed ambiente

esterno fatto salvo il rispetto del DPCM del 5.12.1997, dovrà essere inferiore o uguale a

0,8W/mq*K.

 

 

b) fabbricati esistenti

Per la ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati esistenti rimangono valide le norme riportate al

caso a) mentre:

_ negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione d’immobili industriali a “tipologia

capannone” o equivalenti destinati a lavorazioni industriali di tipo tradizionale) che

prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente

serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U non superiore a 2,20 W/m2K

(valore medio vetro/telaio). Tale limite potrà essere aumentato sino ad un massimo di 4,30

W/m2K per i serramenti su fronte strada delle attività commerciali.

_ negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il

riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare tra l’ultimo piano

abitabile e lo spazio esterno una trasmittanza termica equivalente U non superiore a 0,32

W/m2K, dimostrabile mediante calcolo come da norma UNI EN 832. I limiti di trasmittanza

termica dettati dal presente articolo risultano vigenti, salvo indicazioni più restrittive sancite

da una normativa sovraordinata e salvo deroghe ex legge 1089/39.

Per intervento di ristrutturazione si intende un insieme di opere comprensive anche di lavori edilizi

e non solo di rifacimento degli impianti tecnici.

 

 

Articolo 2


 

Impiantistica termica

a)Nuovi fabbricati

L’impiantistica termica dovrà rispettare la normativa della Regione Piemonte DCR 98-1247

deliberata in data 11 gennaio 2007: qui si sottolinea in particolare il punto 1.3.1 che introduce

vincoli sulla qualità delle emissioni in atmosfera.

Nel caso di impianti a pompa di calore che utilizzano il terreno o la falda come pozzo di calore è

fatto obbligo di utilizzare o il terreno come pozzo di calore o l’acqua della prima falda intercettata

che dovrà essere reimmessa nella stessa falda. In particolare non è permesso costruire un pozzo

che possa mescolare le acque di due falde a diversa profondità.

Fermo restando quanto previsto nell’art. 1.3.1 DCR 98-1247/07 è fatto obbligo di utilizzare caldaie

a condensazione a 4 stelle con controllo della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad

emissione di Nox < 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e < 80 mg/kWh se alimentati a metano o

GPL. In via alternativa è possibile l’utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento

superiore all’85% e bassa emissione di polveri.

Gli impianti d’immobili con più di quattro unità abitative dovranno prevedere una distribuzione del

calore orizzontale, un’unica centrale termica e l’inserzione di un contabilizzatore di calore per il

pagamento a consumo dell’energia termica e dell’acqua sanitaria per ogni unità abitativa; la

contabilizzazione a consumo dovrà raggiungere la percentuale dell’80%.

Ogni ambiente deve prevedere un sistema di termostatazione programmabile con almeno

l’installazione di valvole termostatiche per regolare automaticamente l’afflusso di acqua calda in

base alla temperatura scelta ed impostata su un’apposita manopola graduata.

Ogni immobile dovrà dotarsi di idoneo campo solare per la produzione del 50% dell’acqua sanitaria

e dovrà essere contemplata la predisposizione per un impianto solare fotovoltaico (200Wp per unità abitativa)

sul manto di copertura dell’edificio, salvo disposizioni paesaggistiche.

Su ogni nuovo edificio deve essere individuata una superficie di copertura orizzontale o inclinata

(esposta verso i quadranti Sud-Est, Sud e Ovest) di dimensioni pari ad almeno il 25% della

superficie coperta, ombreggiata per non più del 10% da parte dell’edificio stesso nei mesi più

sfavoriti di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà essere mantenuta libera da elementi

architettonici quali comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni

ridotte rispetto a quanto sopra indicato ove sia dimostrata l’impossibilità tecnica di ottemperarvi.

Dovranno essere previsti locali per sistemare:

– gli accumuli per un impianto solare termico nella misura di 50 litri per ogni mq. di superficie

disponibile per l’impianto solare come definita dal precedente punto 1;

– un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla

tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento

degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme

UNI vigenti;

– una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni e

caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, o le tubazioni di allacciamento

alla rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete del combustibile gassoso;

– un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura (in relazione alla

superficie di cui al precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del

collegamento elettrico dei sensori di un possibile impianto solare termico, o delle linee elettriche

di un possibile impianto fotovoltaico, dimensionato secondo le indicazioni della tabella

“Dimensioni minime dei cavedi relativi alle opere di predisposizione all’utilizzo degli

impianti diteleriscaldamento o centralizzati” allegata

– una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell’acqua calda per il

riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, dimensionati secondo le indicazioni della tabella

“Dimensioni minime dei cavedi relativi alle opere di predisposizione all’utilizzo degli impianti di

teleriscaldamento o centralizzati” allegata.

– una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti di distribuzione

dell’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai collettori presenti

all’interno delle singole unità immobiliari. Tali cavedi dovranno avere lunghezza massima di 3 m e

sezione minima di 15 cm per 15 cm.

Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile

rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l’inserimento delle

tubazioni.

 

 

b) fabbricati esistenti

1. in tutti i casi di ristrutturazione o di nuovo impianto valgono i requisiti di efficienza richiesti

per i nuovi fabbricati

2. Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di

riscaldamento centralizzato, che preveda indifferentemente la sostituzione del generatore o

il rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi di

regolazione (esempio manopole termostatiche ) e contabilizzazione del calore (diretti o

indiretti) individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano

essere ripartiti per l’80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità

immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.

In ogni caso tutti gli edifici costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento

centralizzato dovranno prevedere l’adozione dei suddetti sistemi di contabilizzazione entro la data

del 31/12/2012.

Per intervento di ristrutturazione si intende un insieme di opere comprensive anche di lavori edilizi

e non solo di rifacimento degli impianti tecnici.

 

 

Articolo 3


 

Risparmio idrico

Tutti i nuovi edifici o integralmente ristrutturati a carattere residenziale, terziario e artigianale,

articolati su più unità immobiliari, devono prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di

contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti

in base ai consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare.

E’ obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

– per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un

tempo predeterminato;

– ogni vaschetta di scarico dei WC deve essere dotata di due livelli di scarico con un massimo

totale di litri 6.

Questa norma può non essere applicata nel caso in cui l’acqua impiegata sia quella piovana.

È fatto inoltre obbligo per tutti i rubinetti dei bagni e docceesclusi quelli delle vasche da bagno,

dell’uso di sistemi che, mantenendo e migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducano il

flusso da 15-20 l/min a 8-12 l/min.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici di edifici

esistenti, la riduzione della portata dei rubinetti può essere adottata come buona pratica.

I terreni su cui sorgono i fabbricati e gli immobili, dovranno prevedere la possibilità di installare

serbatoi per raccogliere l’acqua piovana come da articolo 30.8 del Regolamento Edilizio.

 

 

ARTICOLO 4


 

CONTROLLI E RESPONSABILITA’

Il Comune di Caposele effettuerà sul campo controlli a campione sulla veridicità della certificazione

energetica o documento di qualificazione energetica e dei comportamenti virtuosi degli edifici

individuati mediante estrazione a sorte pubblica.

I risultati dei controlli saranno resi noti.

I controlli verificheranno l’esatta corrispondenza tra la certificazione depositata (sia

all’approvazione del progetto edilizio che alla fine dei lavori) ed il manufatto ultimato con gli allegati tecnici dei vari componenti/impianti.

L’eventuale discrepanza o non veridicità tra la certificazione e l’opera compiuta comporta le

sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05 e s.m.i.

 

ARTICOLO 5

 

REQUISISTI VOLONTARI INCENTIVATI

Riconoscimento comportamenti virtuosi

Si riconosceranno i comportamenti virtuosi dei possessori di abitazioni esistenti che non hanno

obblighi da parte del presente Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio (in quanto

non hanno da intraprendere azioni di ristrutturazione della propria/e unità immobiliare/i), ma che

realizzino interventi atti a migliorare la gestione delle risorse conseguendo importanti diminuzioni

dei costi energetici.

A tal fine sarà pubblicato sul sito del Comune di Caposele l’elenco degli edifici oggetto dei

comportamenti virtuosi.

Per l’ottenimento della segnalazione del comportamento virtuoso a cui potranno essere legati

incentivi sarà necessario adottare e rispettare i seguenti criteri:

• almeno il 50% dell’energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabile (per le

utenze private occorre attendere che il mercato sia libero);

• le caldaie devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva

92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;

• le caldaie in caso di sostituzione per manutenzione ordinaria devono essere a 4 stelle

(normativa di riferimento);

• le finestre dell’unità immobiliare devono essere dotate di vetri doppi; nel caso di finestra in

alluminio si richiede il taglio termico;

• almeno il 60% di tutte le lampadine installate nell’unità immobiliare deve presentare

un’efficienza energetica di classe A;

• il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti del lavabo, bidet e dalle docce, esclusi i

rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto;

• i WC devono consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Per l’ottenimento dell’eccellenza del comportamento virtuoso, occorre rispettare, oltre ai precedenti

criteri, almeno tre di quelli dell’elenco seguente:

• l’unità immobiliare deve disporre di un sistema fotovoltaico che fornisca almeno il 20% del

consumo annuo complessivo di elettricità;

• le caldaie devono essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di

NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh;

• l’energia elettrica, il riscaldamento/raffrescamento devono essere garantiti da un impianto

di cogenerazione di energia termica ed elettrica;

• il riscaldamento/raffrescamento sono prodotti mediante l’uso di pompa di calore;

• l’unità immobiliare è stata costruita secondo i principi di architettura bioclimatica (ponendo

attenzione su riscaldamento naturale, luce naturale, condizionamento naturale, rumore,

materiali edili, integrazione con il paesaggio);

• gli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, apparecchiature da ufficio,

ecc.) devono avere un’efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della

Commissione 21 gennaio 1994;

• utilizzo di acqua piovana precedentemente raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e

potabili per i quali occorre prevedere tubazioni separate per l’acqua degli sciacquoni, per il

giardinaggio e per l’acqua di qualità nelle cucine;

• almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna deve essere eseguito con pitture e vernici

per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici

ISO Tipo I nazionali o regionali.

 

 

Articolo 6


 

Norme transitorie e richiami a normativa superiore

Le norme si applicano alle istanze di Permesso di Costruire o alle Denuncie di Inizio Attività

presentate dopo la pubblicazione sul B.U.R. della presente integrazione al Regolamento

Edilizio.

Con successiva delibera di Giunta Comunale sarà stabilito l’importo della cauzione o della

fideiussione a garanzia del corretto smaltimento delle macerie e/o del terreno dovuto agli

sbancamenti e oltre quale quantità minima le stesse siano necessarie.

Con successiva delibera di Giunta Comunale si determineranno i criteri e i meccanismi

d’incentivazione (esempio riduzione ICI, oneri o contributi) nel caso siano adottati

volontariamente comportamenti di buone pratiche.

Rimangono efficaci, per quanto non richiamante o modificate dal presente Allegato Energetico-

Ambientale al Regolamento Edilizio, le norme statati o regionali di cui alla Legge 9 gennaio

1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, il Decreto

Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell’edilizia” e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni

correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della

direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.

Sui contenuti del presente Allegato Energetico – Ambientale prevalgono le disposizioni

Legislative sovracomunali – anche se emanate successivamente – che conteNgano limiti più

restrittivi.

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