“Adusbef che il 23 aprile 2010 presentò denunce penali contro Bankitalia alle principali Procure della Repubblica, per concorso nel reato di usura, abuso d’ufficio, favoreggiamento, in ordine alla famigerata circolare emanata dopo la legge 108/96 (antisura), in quanto abusando del suo ruolo nell’escludere dal calcolo dei “tassi soglia” il “pizzo” della CSM, aveva contribuito a strozzare imprenditori e famiglie dagli elevatissimi tassi di interesse, grata ai Pm della Procura di Trani che a conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per banche, banchieri ed i massimi vertici della Banca d’Italia, chiede di estendere le inchieste anche ad altre Procure ed altri territori.
Famiglie ed imprenditori, strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio perché, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia (di ben 7/8 punti su base annua) stabiliti dal quarto comma dell’art.644 del codice penale, trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia, che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi, ribaditi da plurime Sentenza della Suprema Corte.
La Corte di Cassazione con plurime sentenze (n.12028 seconda sezione penale; sentenza n.870 del 18.1.2006 prima Sezione Civile; n. 46669/2011) ha smascherato il ruolo di Bankitalia nell’affare usura: “Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale, anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia (circolare della Banca d’Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.
La Corte di Cassazione interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative di Bankitalia, il codice penale, ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e tra di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto.
Tra i 62 indagati a cui la Gdf sta notificando avvisi di fine indagine per l’usuracontestata ai vertici di Bnl, Mps, Unicredit e BpBari, vi sono il presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, in qualità di ex capo della Vigilanza di Bankitalia, e il ministro dell’Economia del governo Letta Fabrizio Saccomanni, ex dg di Bankitalia, il presidente del Cda di Bnl Luigi Abete; per Unicredit l’ex AD Alessandro Profumo, ora presidente del Cda di Mps, e l’attuale AD Federico Ghizzoni; per Mps l’ex presidente Giuseppe Mussari e il suo vice Francesco Gaetano Caltagirone.
Per 18 lunghi anni, famiglie ed imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse usurari praticati dalle banche socie di Bankitalia, alla quale viene contestata per la prima volta da un Tribunale della Repubblica ‘la non indipendenza dagli Istituti di credito’, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio, perché se anche i tassi eccedevano quelli soglia stabiliti dal codice penale, trovavano ostacolo nella circolare della Banca d’Italia.
Adusbef che presentò le denunce anche contro il Governatore pro-tempore di Bankitalia, si costituirà parte civile al processo, raccogliendo le deleghe degli imprenditori usurati, invita altre Procure ad attivarsi e famiglie ed imprese ad alzare la testa, presentando denunce contro usi, abusi e quotidiani soprusi di un sistema bancario usurario, che con il diretto concorso e la complicità della Banca d’Italia, ha ridotto alla schiavitù finanziaria milioni di cittadini.” Elio Lannuti