Entra in vigore la legge che cancella il reato di immigrazione clandestina. Ma nelle pieghe di questa parte dello “svuota carceri” piovono benefici per chi rischia pene fino a tre (e cinque anni), tipiche di reati tributari e societari. L’affidamento ai servizi sociali potrà essere chiesto per sospendere il dibattimento.
Oggi è un bel giorno per i colletti bianchi. A partire da oggi tutti gli imputati per reati che prevedono fino a 4 anni di carcere potranno chiedere la sospensione del processo e “la messa in prova” presso i servizi sociali. E tra questi, potranno farlo anche gli imputati di reati tributari e societari come il falso in bilancio, la corruzione tra privati o la bancarottasemplice. Per loro, anziché il processo e il carcere, si apre una possibilità di recupero destinata fino a ieri solo ai minori.
Lo stabilisce la legge 67/2014, approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 2 aprile con i soli voti contrari del M5S, Fdi e Lega. L’ultima tra le norme “svuota carcere” approvate dal Parlamento per tamponare l’emergenza del sovraffollamento. Una legge che è stata per giorni al centro del dibattito politico perché delega il Governo a cancellare entro 18 mesi una serie di reati tra cui quello di immigrazione clandestina. Ma che nell’immediato, e lontano dai riflettori, consente la “sospensione del procedimento” per una lunga serie di reati economici e fiscali.
“Bollarlo come colpo di spugna sarebbe azzardato. Di certo è una via di uscita che mette d’accordo i colpevoli e lo Stato” scrive Giovanni Negri su Il Sole 24 ore. L’elenco dei reati interessati dal provvedimento è lungo e molti, nonostante gli scandali di corruzione e gli abnormi livelli di evasione fiscale registrati nel nostro Paese, riguardano proprio la sfera dei crimini economici. Come quel falso in bilancio, oggi sostanzialmente depenalizzato, che rappresenta l’anticamera di molti sistemi tangentizi. Ma anche la corruzione tra privati, la bancarotta semplice, il ricorso abusivo al credito. E tra i reati tributari, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento di ritenute o di Iva, l’indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Attraverso la nuova norma gli imputati potranno chiedere, prima della sentenza, di essere ammessi a un percorso riabilitativo in cui prestare “condotte indirizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato” e risarcire il danno“quando possibile”. Su disposizione del giudice dovranno compiere lavori di “pubblica utilità” per un periodo “di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi” ed essere poi affidati “al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale”. Il tutto per una durata massima di due anni, al termine dei quali il reato sarà estinto.
Gli imputati potranno chiedere di essere messi in prova sia al momento del dibattimento, prima delle conclusioni che durante le indagini preliminari (in quest’ultimo caso è però previsto un parere del pubblico ministero). Ma la messa in prova potrà essere revocata in caso di trasgressione del programma o di nuovi delitti.
Un alleggerimento delle sanzioni che va in controtendenza con quanto chiesto a più voce dai magistrati più esposti sul fronte del contrasto alla corruzione. Basta ricordare che un intervento sul falso in bilancio figura tra gli impegni richiesti al Governo da Raffaele Cantone al momento del suo insediamento alla presidenza dell’Autorità Anticorruzione. Ma norme più severe sullo stesso reato sono contenute anche nel Ddl presentato dal Presidente del Senato Grasso attualmente in discussione al Senato.
Per il resto la legge delega, che contiene gli articoli “salva colletti bianchi”, riforma il sistema delle pene introducendo i “domiciliari” come pena principale per tutti i delitti che prevedono al massimo 3 anni di reclusione, consentendone l’estensione anche ai casi in cui la pena arriva fino a 5 anni a discrezione del giudice. Diversifica la pena non carceraria prevedendo anche la sua attuazione in fasce orarie o singoli giorni, ma esclude dagli sconti i delinquenti abituali. Introduce la possibilità per il giudice di aggiungere alla pena anche i lavori di pubblica utilità (per almeno 10 giorni) e depenalizza una serie di reati tra cui quello di clandestinità.
Tra le novità introdotte, e passate sotto silenzio, vi è anche la depenalizzazione, e trasformazione in reato amministrativo, dell’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10mila euro annui. Un passaggio pericoloso, che mette a rischio i lavoratori. E infine l’eliminazione della contumacia. Se l’imputato è irreperibile il giudice può sospendere il processo fino a un anno, allo scadere del quale fa ricercare l’imputato. Così per tutti gli anni successivi, finché non viene trovato. Nel frattempo, la prescrizione viene sospesa.
di Elena Ciccarello
Il Fatto Quotidiano 17.05.2014