La nota dei Cinque Stelle sulla raccolta dei rifiuti.
Il gruppo di giovani di Caposele Cinquestelle fa sapere, con una nota su facebook, di essere contento per quanto è stato fatto per i rifiuti ingombranti nel paese. “Finalmente, dopo anni, siamo felici di segnalare una nota positiva circa la gestione dei rifiuti a Caposele. La prima raccolta dei rifiuti ingombranti (che continuerà ogni primo venerdì del mese) ha visto una partecipazione numerosa della popolazione, segno che il disagio era sentito da molti e che, come detto più volte, la gente deve essere messa nelle condizioni di poter essere civile! Ora aspettiamo e speriamo che a questo piccolo passo segua una “presa di petto” della situazione attraverso la realizzazione della “raccolta differenziata porta a porta”.
Quello della raccolta differenziata è un tema sulla quale Caposele Cinquestelle batte da tempo, infatti già il 5 maggio 2014 ha presentato al sindaco Pasquale Farina la richiesta avente in oggetto “attuazione servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta”.
Il Movimento Cinquestelle Caposele “chiede alle Autorità preposte e agli Enti adibiti una svolta ecologista delle politiche sui rifiuti, necessaria e indispensabile, attraverso una seria politica di diminuzione della produzione dei rifiuti e politiche efficaci di raccolta differenziata domiciliare, convinti che attraverso esse si giungerà ad una apprezzabile diminuzione dei rifiuto secco, dei costi di smaltimento e ad un aumento dei ricavi dal riciclaggio dei rifiuti, trasformandoli da risorsa perduta in ricchezza da gestire con serietà e responsabilità verso la collettività.
Redazione
Il Quotidiano del Sud versione cartacea 05.09.2015
QUALCUNO AVVISI IL COMUNE!
Nella L. 18 dicembre 2015, n. 221 (pubblicata il 18 gennaio 2016), cd. “collegato ambientale”, varie norme hanno come obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.
L’art. 23, introducendo alcuni articoli dopo l’art. 206-bis,lD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) autorizza il Ministro dell’Economia e il Ministero dell’Ambiente a concludere accordi con imprese, enti o associazioni per concedere contributi per la produzione o l’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Le amministrazioni pubbliche, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e, comunque, per la loro ristrutturazione o costruzione, prevedono punteggi premianti per i prodotti contenenti detti materiali. Il nuovo Allegato L-bis, aggiunto alla parte IV del T.U. Ambiente, contiene l’elenco dei prodotti che sono oggetto di incentivi economici per il loro acquisto, con l’indicazione della percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito e l’indicazione dell’incentivo, in percentuale, sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore.
L’art. 32, modificando l’art. 205, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che nel caso in cui, a livello di Ambito Territoriale Ottimale (se costituito), ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti sul totale dei rifiuti prodotti, è applicata un’addizionale del 20% del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, che viene posto a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali minime. Il superamento, invece, dei livelli minimi di raccolta differenziata fa scattare riduzioni del predetto tributo. La Regione definisce il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell’Ambiente. La contabilizzazione potrà, dunque, rimanere diversa da una Regione all’altra. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai comuni.
Gli artt. 34 e 35, modificando l’art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, intervenendo sulla disciplina della c.d. ecotassa, al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Vengono altresì assoggettati al pagamento dell’ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
L’art. 36, introducendo la nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. n. 147 del 2013, offre ai comuni la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti, in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.
L’art. 37, modificando l’art. 208, D.Lgs. n. 152 del 2006, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche), che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi.
L’art. 38, modificando l’art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del T.U. dell’Ambiente, art. 183, comma 1, la definizione di “compostaggio di comunità”, come: “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”, ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
L’art. 39, aggiungendo l’art. 219-bis al T.U. dell’Ambiente, reintroduce per 12 mesi in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere, su cauzione, per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio. In questo modo si vuol, probabilmente, prendere spunto dalle iniziative già avviate in molteplici località e valutare, attraverso un periodo di sperimentazione, la fattibilità dell’estensione di tale pratica a livello nazionale.
L’art. 42 modifica le modalità stabilite dall’art. 1, comma 667, L. n. 147 del 2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
L’art. 45 consente alle regioni di introdurre incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Gli incentivi si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
Il “collegato ambientale”, pur in maniera disomogenea e, a volte, confusa, cerca di promuovere il riciclo dei rifiuti, ma ricorrendo a penalizzazioni, finanziamenti o riduzioni di tasse il cui percorso è incerto e accidentato, perché ne delega l’attuazione ai provvedimenti e alle iniziative degli enti locali, oberati di tanti compiti e che mal volentieri rinunciano alle loro entrate.
Nel variegato quadro di norme dedicato alla gestione dei rifiuti, mirata a prevenirne la produzione e ridurne per quanto possibile il flusso, la L. 28 dicembre 2015, n. 221 (GU n. 13 del 18 gennaio 2016) -in vigore dal 2 febbraio 2016- reca talune interessanti disposizioni relative alla TARI, al compostaggio, ai RAEE e ai pannelli solari.
Nei primi due casi vengono previste nuove ipotesi di riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) nell’intento di incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti.
Riduzione della TARI
L’art. 36, L. n. 221 del 2015 (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.
Orbene, secondo l’art. 36, L. n. 221 del 2015, le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.
La previsione appare in linea con la “Relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014” (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell’Ambiente, Galletti, nella quale si ricordava che la Corte dei conti europea ha invitato gli Stati membri a “introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi ‘paghi quanto butti’ e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche” (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).
Tecnicamente, la norma aggiunge la nuova lettera e-bis) all’art. 1, comma 659, L. 27 dicembre 2013, n. 147, cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era “Collegato” il provvedimento in esame- che ha disciplinato l’applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti – TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata).
Il successivo D.L. n. 16 del 2014 (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.
Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato comma 659 -comma modificato dall’ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di:
– abitazioni con unico occupante;
– abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
– fabbricati rurali ad uso abitativo.
Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate (comma 660), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.
Compostaggio aerobico individuale e di comunità
Proseguiamo con l’art. 37, L. n. 221 del 2015, le cui disposizioni mirano a incentivare il compostaggio aerobico, specificato adesso quale “compostaggio individuale” e “compostaggio di comunità”.
La stessa nozione di “compostaggio di comunità” è una novità introdotta dall’ex Collegato ambientale che inserisce nell’art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 (TU Ambiente) la nuova lettera qq-bis): “compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.
Inoltre, viene estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
Orbene, concretamente, l’ex Collegato ambientale introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. 208 e 214, D.Lgs. n. 152 del 2006), prevedendo, rispettivamente:
– una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell’art. 208);
– una semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. “compostaggio di comunità” dei rifiuti biodegradabili prodotti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate annue (nuovo comma 7-bis dell’art. 214).
Questa seconda fattispecie che mira a semplificare il regime autorizzativo fa riferimento agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili che vengano destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i questi rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti i quali stipulino una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio: prima della firma della convenzione, dovrà essere acquisito il parere di ARPA/APPA (agenzia regionale/provinciale per la protezione dell’ambiente) predisponendo a tal fine un regolamento di gestione dell’impianto che contempli anche la nomina di un gestore (da individuare in ambito comunale).
Favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici
La L. n. 221 del 2015 dedica l’art. 38 alla diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, anche grazie a riduzioni della TARI.
A tal fine, l’ex Collegato ambientale introduce i commi 1-septies e 1-octies nell’art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, in modo da prevedere che:
– le Regioni e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione (come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità), anche tramite gli strumenti di pianificazione di cui all’art. 199, D.Lgs. n. 152 del 2006
– i Comuni possano applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) alle utenze che effettuino pratiche di riduzione dei rifiuti.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della L. n. 221 del 2015, il MATTM, di concerto con il MinSalute, dovrà adottare un decreto volto a definire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
La “plastica compostabile” rientra tra i fertilizzanti
La “plastica compostabile” (c.d. “bioplastica”) nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI EN13432, può essere utilizzata per raccogliere separatamente l’umido, dato che si degrada nell’arco di poche settimane negli impianti di compostaggio. Non si tratta dunque di uan delle tante plastiche “tradizionali” quali il PET, il polietilene o il polistirene, il cui fine vita -auspicabilmente- è il riciclaggio, quanto piuttosto è una sostanza destinata a nuova vita sotto forma di compost, cioè quel peculiare fertilizzante prodotto grazie alla raccolta dell’umido (raccolta che avviene grazie all’utilizzo, per l’appunto, di sacchetti di “bioplastica”). Il Collegato Ambientale mira a sottolineare l’esigenza di distinguere, dunque, la “bioplastica” dalle “plastiche tradizionali” -per le quali è prevista normativamente una filiera e un fine vita diverso- provvedendo con l’art. 25, L. n. 221 del 2015 a includere i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che a loro volta rientrano nei fertilizzanti.
A tal fine, l’art. 25, L. n. 221 del 2015 modifica l’Allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, del D.Lgs. n. 75 del 2010.
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori
Il Collegato ambientale si occupa anche di due particolari categorie di rifiuti quali i RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) e i rifiuti di pile e accumulatori.
L’art. 43, L. 28 dicembre 2015, n. 221 modifica diverse parti dell’art. 227, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, tra l’altro:
– una riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo);
– che ai rifiuti di pile a accumulatori si applichi la disciplina speciale del D.Lgs. n. 188 del 2008, attuativo a livello nazionale della disciplina europea (Dir. 2006/66/CE).
Intervenendo sul D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, sempre l’art. 43, L. n. 221 del 2015 ha precisato:
– che, nelle more dell’emanazione di un DM volto a definire criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal D.Lgs. n. 49 del 2014), si debbano continuare ad applicare gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito;
– l’alternatività (e non la contestualità) alla certificazione EMAS del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, quale requisito obbligatorio dell’adozione di un sistema di gestione della qualità, obbligo previsto per i sistemi individuali e collettivi.
Fine vita dei pannelli fotovoltaici: corretta gestione come RAEE
Il D.Lgs. n. 49 del 2014 -che ha recepito la direttiva “RAEE” n. 2012/19/UE- ha fatto ricadere i pannelli fotovoltaici nell’ambito delle “apparecchiature elettriche ed elettroniche” (AEE), a partire dal 12 aprile 2014: alla stregua di ciò, una volta che tali apparecchiature avranno raggiunto il loro “fine vita”, dovranno essere gestite come RAEE.
Orbene, l’art. 41, L. n. 221 del 2015 interviene sul D.Lgs. n. 49 del 2014, inserendo delle norme tese a permettere una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della stessa L. n. 221 del 2015), prevedendo che i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottino:
1) un sistema di garanzia finanziaria,
2) un sistema di geolocalizzazione.
Durante l’iter legislativo, il Cobat aveva espresso soddisfazione per il fatto che il testo della norma fosse stato così integrato, in modo da prevedere che il produttore/importatore dovesse versare adeguate garanzie finanziarie al momento dell’immissione sulmercato dei moduli fotovoltaici in un fondo, sotto forma di trust attivato da egli stesso, in caso di sistema individuale, o dal sistema di raccolta e trattamento a cui abbia nell’eventualità aderito: in tal modo, si garantiscono gli accantonamneti necessari al fine vita dei prodotti -quando cioè si dovrà provedere alla loro raccolta e riciclo, dopo un buon numero di anni di impiego- prima della cessazione dell’attività del produttore/importatore o comunque anche nell’ipotesi in cui il sistema venisse meno.
Infatti, sempre in base all’art. 41 dell’ex Collegato ambientale, tali sistemi di garanzia finanziaria e di geolocalizzazione devono essere dello stesso tipo di quello richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) con il disciplinare tecnico del dicembre 2012, “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012)”.
In proposito, si segnala che nello scorso mese di dicembre il GSE ha pubblicato le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici” previste ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 49 del 2014.
Nelle Istruzioni vengono descritte le modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia e si applicano ai beneficiari del:
– I Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005 e D.M. 6 febbraio 2006);
– II Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007);
– III Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010);
– IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione (D.M. 5 maggio 2011);
– V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (D.M. 5 luglio 2012).
Artt. 36, 37, 38, 41 e 43, L. 28 dicembre 2015, n. 221 (G.U. 18 gennaio 2016, n. 13)