Stop ai vitalizi per i senatori condannati, è l’ora della verità. In occasione della discussione del bilancio del Senato sarà discusso e messo in votazione, tra i tanti ordini del giorno presentati del Movimento 5 Stelle per ridurre i costi della politica e tagliare privilegi, quello che sospende l’erogazione del vitalizio per i senatori condannati decaduti o cessati dal mandato.
Per sospendere il vitalizio ai politici condannati, da giugno esiste anche una proposta di delibera del Questore Laura Bottici (M5S) depositata presso l’ufficio di presidenza del Senato.
Su questo provvedimento di onesto buonsenso, sono state raccolte dalla campagna Riparte il Futuro oltre 214mila adesioni qualcuno avrà il coraggio di votare contro?.
Il provvedimento colpirà ex senatori condannati per ” gravi reati, come i reati fiscali e tributari, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e connessi all’attività mafiosa”.
IL TESTO DELL’ORDINE DEL GIORNO G-19 presentato dal Movimento 5 Stelle
“Il Senato, valutato il progetto di bilancio interno per il 2014, visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che disciplina la materia della incandidabilita` e dell’incandidabilita` sopravvenuta, anche riferite alla carica di Senatore; considerata l’urgenza di ridefinire il regime soggettivo del trattamento dei senatori cessati dal mandato e condannati, in via definitiva,per taluni reati di particolare gravita` sociale, nei limiti costituzionalmente disciplinati; rilevata, in particolare, la assoluta necessita` di escludere da benefici economici, a carico del bilancio del Senato, taluni soggetti definitivamente colpevoli anche di reati fiscali e tributari, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia e connessi all’attivit à mafiosa; impegna, per quanto di rispettiva competenza, il Collegio dei Senatori Questori e il Consiglio di Presidenza a non erogare l’assegno vitalizio a Senatori cessati dal mandato:
a) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale.
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