Il Ceta entrerà provvisoriamente in vigore il 21 settembre senza aspettare il sì definitivo dei Parlamenti nazionali dei 28 Stati membri. E questo dice già tutto di quanto democratico sia questo Trattato commerciale firmato da Europa e Canada. Il Ceta è un pericolo soprattutto per la nostra agricoltura, nonostante la disinformazione di alcune associazioni di categoria che lo difendono. Questa è la verità sul Ceta. Ci dispiace che la Confederazione italiana agricoltori (Cia) nasconda la testa sotto la sabbia. Anche Coldiretti ha definito l’accordo con il Canada “un regalo alle lobby industriali”. Ecco punto per punto un po’ di chiarezza sulle conseguenze del Ceta:
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Il principio di precauzione stabilisce che qualora vi sia un ragionevole dubbio sulla pericolosità di un prodotto, le autorità possono comunque limitarne la circolazione o richiedere modifiche nella sua produzione anche in assenza di una inconfutabile prova scientifica.
L’idea di base è che la scienza non debba essere il solo ed unico fattore da considerare quando si valuta la pericolosità potenziale di un bene. In Canada, invece, solo un rischio scientificamente dimostrabile comporta la messa al bando di un prodotto. La CIA afferma, erroneamente che il principio di precauzione non sarà intaccato dal CETA. Questa affermazione, tuttavia, è falsa per i seguenti motivi:
1) Il campo di applicazione del CETA si estende ad ambiti in cui l’UE applica normalmente il principio di precauzione.
2) Il CETA, ad esempio, incorpora le norme sanitarie e fitosanitarie (SPS) dell’organizzazione mondiale del commercio (OMC), che pur prevedendo alcune flessibilità non hanno impedito all’Europa di perdere le dispute relative agli OGM e all’importazione di carne trattata con ormoni.
3) Lo stesso vale per il capitolo relativo alle barriere tecniche al commercio (TBT). Anche qui sono state incorporate le norme dell’OMC, senza però risolvere l’ambiguità che sta alla base di queste disposizioni riguardo il principio di precauzione.
Il principio di precauzione si è già mostrato inservibile in dispute avvenute secondo gli stessi principi giuridici su cui è stato basato il CETA. E’ ragionevole pensare che la medesima situazione possa riprodursi.
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
La CIA afferma che, poiché il principio di precauzione è contenuto nei trattati costituitivi dell’UE e difeso nelle dichiarazioni di accompagnamento al CETA, esso non può essere disatteso. Purtroppo anche questa affermazione può essere facilmente confutata dal momento che tramite le procedure di reciproco riconoscimento (per quanto riguarda il capitolo TBT) e equivalenza degli standard (per il capitolo SPS) un prodotto commercializzabile in Canada ed approvato secondo regolamentazioni canadesi sarà vendibile anche sul mercato europeo senza essere prima stato sottoposto a un processo di approvazione basato sul principio di precauzione.
Ovviamente, questo non significa che le norme europee che vietano un prodotto diventino automaticamente inutili e come afferma correttamente la CIA, “prodotti trattati con additivi attualmente vietati nell’UE non potranno essere importati”. Tuttavia le norme europee che limitano questi prodotti potranno essere più facilmente indebolite, anche grazie alle procedure di cooperazione regolamentare incluse nel trattato.
Un possibile spunto per capire come il CETA possa indebolire nella pratica il principio di precauzione può essere individuato nel caso del regolamento sugli interferenti endocrini. Per facilitare l’entrata in vigore di CETA e (possibilmente) TTIP la Commissione Europea nel 2015 ha posposto l’entrata in vigore di criteri basati sul principio di precauzione per rendere operativa la legislazione europea in materia di interferenti endocrini.
UTILIZZO DEGLI ORMONI
Il CETA non comporta automaticamente l’entrata in commercio di carne trattata con ormoni, ma potrebbe renderla più facile. Esso non rinforza la posizione europea di blocco alla carne trattata con ormoni, ma anzi assume come riferimento il quadro normativo secondo cui la posizione europea è stata ritenuta non conforme alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e per cui l’UE ha dovuto compensare Stati Uniti e Canada importando quote senza dazi di carne americana e canadese.
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
La CIA insiste sulla precedente assenza di tutela per le IG in Canada per difendere il magro risultato del trattato in termini di tutela dei nostri prodotti tipici sul mercato canadese, che non riguarda tanto la quantità delle IG protette, quanto la qualità della protezione offerta.
Se è vero che 41 IG italiane hanno ottenuto protezione, i principali prodotti canadesi che imitano formaggi italiani (Parmesan, Asiago, Fontina, Gorgonzola…) o salumi (prosciutto di Parma) potranno continuare ad essere presenti sul mercato canadesi accanto al prodotto originale italiano. E’ facile immaginare che il consumatore canadese opterà per le marche che conosce da tempo, che risulteranno anche meno care. La denominazione (-simil, -stile, -tipo) sarà obbligatoria solo per i produttori entrati nel mercato di un determinato prodotto dopo il 2013.
di Tiziana Beghin, Efdd – MoVimento 5 Stelle Europa